Accanto alla mia abitazione c'è un locale che nel corso degli anni ha provocato diversi
fastidi, in particolare inizialmente c'era un forno a legna per pizze, successivamente l'attivita è stata convertita in forno di pane con l'intallazione di un forno di cottura, il rumore era fastidioso ma si poteva ancora sopportare.
Il nuovo gestore mesi scorsi ha iniziato a fare dei lavori interni per modificare l'assetto lavorativo: " hanno costruito un forno di cottura" non prefabricato ma realizzato in muratura.
Il mese scorso mi sono recato per parlare con il proprietario, a causa di un rumore provocato da un abbatitore di fumi e nell'occasione ho visto il nuovo forno. Il titolare mi ha assicurato che è stato sufficientemente isolato ma nei giorni successivi ho potuto riscontrare che dal forno provengono diversi rumori di lavorazioni che non mi disturbano il riposo. Cosa posso fare?
Il primo passo che suggerisco è quello di formulre una diffida formale al gestore invitandolo a prendere le idonee misure per contenere il rumore, diversamente dovrà agire nelle sedi competenti.
Se non avrà esito la diffida, può presentare un esposto circostanziato al Comune, il quale dovrebbe disporre verifiche ed accertamenti tramite propri tecnici o avvalendosi dell'ARPA. Nel caso sia riscontrato il supero dei
limiti di accettabilità del rumore, il Comune è tenuto ad ingiungere al gestore di prendere idonei provvedimenti contenitivi.
Può però accadere che il Comune, per varie ragioni, non intervenga tempestivamente, o che il gestore non si adegui alle prescrizioni ovvero ancora che gli accorgimenti presi siano idonei a contenere il rumore nei
limiti della accettabilità ma il rumore continui ad essere intollerabile.
In questi casi non Le resta che l'azione giudiziale.
Per meglio spiegare questo ultimo passaggio occorre soffermarci un momento sui concetti, solo apparentemente simili, di livelli di "accettabilita" e di "normale tollerabilità".
La materia del rumore è disciplinata da varie norme, alcune codicistiche (art. 844 del codice civile e art. 659 del codice penale), altre speciali e pubblicistiche (la Legge quadro n 447 del 1995, suoi decreti di attuazione
nonchè norme specifiche per vari settori, dal traffico stradale, a quello ferroviario, al rumore delle discoteche, ai requisiti acustici degli edifici).
Il rapporto tra le due norme è di reciproca autonomia e complementarietà.
L'art. 844, del codice civile, è la norma fondamentale per il singolo che subisce il rumore, consentendo la reazione e tutela in sede giudiziale allorchè le immissioni cui è sottoposto superino la normale tollerabilità.
La giurisprudenza, dietro indicazioni di tipo medico scientifico, considera intollerabili le immissioni che superino di tre decibel il rumore di fondo di quella zona.
La normativa pubblicistica, invece, non ha come suo obiettivo primario la tutela del singolo bensì è finalizzata alla tutela della collettività: contempera le esigenze collettive alla fruizione di un ambiente meno inquinato con le altre esigenze, spesso con questo configgenti, della produzione, del commercio: considera che il rumore sia un male necessario e cerca di contenerlo e gestirlo, fissa dei limiti di accettabilità del rumore, sia in emissione (rumore misurato in prossimità della fonte), sia di immissione (rumore misurato in prossimità del ricevente); limiti che possono cambiano a seconda della zona della città e la fascia oraria, diurna (6-22) o notturna (22-6). I Comuni hanno, tra i molti altri in materia, il compito di verificare il rispetto dei limiti di accettabilità, procedendo a verifiche con loro tecnici (Polizia Municipale, sezione acustica) e/o dell' ARPA.
Tra la "normale tollerabilità" prevista dall'art. 844 cod.civ. ed i "limiti di accettabilità" fissati dalla normativa pubblicistica non vi è coincidenza .
Senza entrare in questa sede nello specifico si può affermare che i limiti della normale tollerabilità sono molto più rigorosi rispetto ai limiti della accettabilità.
Un rumore può rientrare nei limiti di di accettabilità ma essere superiore alla "normale tollerabilità". Un esempio chiarirà meglio il concetto. Si prenda il caso di un attività commerciale ( quale una officina, un
supermercato, un locale di intrattenimento o, come nel caso di specie, un panificio) che disturba gli abitanti delle case circostanti; quel rumore, verificato dai tecnici del Comune e/o ARPA potrebbe rientrare nei limiti di
accettabilità, nel qual caso il Comune non può elevare sanzioni o disporre accorgimenti nei confronti di quell'attività; ma quello stesso rumore può essere tuttavia superiore ai tre decibel rispetto a quello di fondo della zona e, quindi, risultare intollerabile, consentendo al singolo di agire giudizialmente per ottenere la cessazione o, quantomeno, il contenimento del rumore nei limiti, per l'appunto, della tollerabilità.
ovviamente prima di intraprendere una azione giudiziale è bene far accertare, tramite tecncico austico competente, l'effettivo supero dei limiti consentiti.
Poichè il rumore prodotto dal panificio impedisce o comunque disturba il riposo ed sonno, e quindi provoca danno alla salute, vi sono i presupposti per intraprendere un ricorso al Tribunale chiedendo di emettere un provvedimento (che può consistere nella sospensione dell'attività o nella condanna ad eseguire opere di insonorizzazione, ecc.) in via di di urgenza (in questi casi i tempi sono piuttosto brevi).
Avv. Santo Durelli