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Facce da Genova

Buonasera,
ho acquistato un appartamento ristrutturato in un ex convento nel febbraio 2009, ci siamo
accorti che non è stato insonorizzato il solaio, abbiamo fatto intervenire il tecnico competente del suono ed ha rilevato un rumore da calpestio x 76 db e un rumore esterno per 34db.
Ho 2 domande da farLe:
1 - essendo una casa ristruttuturata con tanto di capitolato firmato dove dice che le pareti sono a norma dpcm 1997, rientro lo stesso nella legge acustica? Perche il perito mi parla solo di nuove costruzioni.

2 - Per richiedere la via d'urgenza come si deve fare? Tenga presente che noi da 4 mesi la notte dormiamo solo 2/3 ore e il giorno lavoriamo.

Grazie

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Il DPCM 5.12.1997, avente ad oggetto i requisiti acustici passivi degli edifici, si applica:
- alle costruzioni realizzate successivamente a quella data; ma non solo, anche
- alle ristrutturazioni straordinarie ("pesanti" ) realizzate successivamente alla sua entrata in vigore anche se afferenti edifici costruiti precedentemente, limitatamente alle porzioni oggetto di intervento. (1)

Peraltro, nel suo caso, in cui il costruttore-venditore Le ha garantito contrattualmente il rispetto dei requisiti ex DPCM 5.12.97, non vi è dubbio sulla applicabilità della normativa in argomento.
La mancanza di questi requisiti configura un vizio-difetto della cosa venduta.
Lei ha pertanto la possibilità di far valere le garanzie di legge: realizzazione a cure e spese del costruttore-venditore degli interventi idonei a dotare l'alloggio dei requisiti acustici oppure, se Lei preferisce che altra impresa intervenga, che il costruttore rimborsi le spese necessarie, ovvero ancora, se l'intervento non fosse tecnicamente realizzabile, ad avere il risarcimento del danno.

Solo per completezza, quantunque intuisca che non sarà soluzione di Suo interesse, Le segnalo che potrebbe optare per una riduzione del prezzo di acquisto pagato senza pretendere dal venditore-costruttore alcun intervento: vi sono svariati precedenti in cui il minor valore dell'immobile privo dei requisiti acustici è stato determinato tra il 10 ed il 30% del prezzo di acquisto, con condanna del venditore al pagamento a favore dell'acquirente dell'importo così quantificato.

Attenzione però a non far scadere i termini di decadenza e prescrizione. Le consiglio pertanto di essere la più sollecita nel far valere i suoi diritti.

Riguardo alla possibilità di promuovere una azione in via di urgenza, la risposta non può prescindere dalla conoscenza delle "carte" e, comunque, varia in funzione della garanzia che Lei intende far valere nonchè della fattibilità tecnica degli interventi.
Una iniziativa che, in linea generale ed astratta, mi sento di indicare per questo tipo di problematiche è il ricorso all'accertamento tecnico preventivo. In termini semplicistici: il Tribunale nomina un perito che accerta, nel contraddittorio delle parti, lo stato dell'immobile ed, in particolare, il rispetto o meno dei requisiti acustici ex DPCM 5.12.97 e, nel caso di carenza, quali le soluzioni tecniche fattibili (il procedimento ha breve durata,
4-5 mesi non di più).
A seconda delle risultanze della perizia , Lei potrà valutare al meglio il tipo di garanzia da far valere.
Le segnalo altresì che, spesso, all'esito della perizia le parti, tenuto conto di quanto emerso, raggiungono un accordo transattivo.

(1) La legge 88/2009 ha previsto che le disposizioni di cui al DPCM 5.12.97 non si applichino nei rapporti tra privati sorti successivamente alla sua entrata in vigore, ossia dal 29.7.09, quindi norma che non interessa il rapporto in esame, “sorto” prima di questa data
Avv.Santo Durelli

Via Fieschi 20/5 16121 Genova
Tel-Fax 010532854 - 5538510
studio@avvocatodurelli.it
www.avvocatodurelli.it

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